Art. 2.
(Oggetto delle ricerche).

      1. Le testimonianze sonore delle ricerche etnologiche, per le quali sono previsti gli interventi di recupero disciplinati dalla presente legge, hanno per oggetto in particolare le tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alla fede religiosa, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e alle ricorrenze stagionali.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla individuazione delle tipologie di documentazioni sonore meritevoli degli interventi previsti dalla presente legge, secondo le rispettive tradizioni e peculiarità territoriali.